Il contribuente destinatario di un provvedimento tributario, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
Domanda di riesame in autotutela di atto o provvedimento amministrativo
A chi è rivolto
Contribuente titolare dell'avviso di accertamento esecutivo.
Descrizione
Il contribuente destinatario di un provvedimento tributario, nel caso riscontri inesattezze o errori, può chiedere il riesame in autotutela dell’atto amministrativo, al fine di ottenere un provvedimento di annullamento o di rettifica dell'atto, senza la necessità di ricorrere agli organi giurisdizionali.
La domanda va presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’atto, deve essere motivata e deve evidenziare l'errore commesso.
É inoltre necessario, allegare la documentazione probatoria che non è in possesso dell'ente.
La domanda non interrompe i termini per la proposizione del ricorso e deve quindi essere tempestivamente presentata.
Se la richiesta è relativa ad un avviso di accertamento ricevuto, è necessario utilizzare la modulistica presente nella sezione "Gestire un accertamento esecutivo".
Come fare
Effettuare la richiesta tramite il modulo Online utilizzando le proprie credenziali digitali.
Cosa serve
Per accedere al servizio, assicurati di avere:
- Credenziali digitali (SPID o CIE);
- Compilazione della domanda online;
- documentazione necessaria a motivare la domanda;
- documentazione attestante il titolo di erede o tutore legale dell'intestatario del tributo;
- altri eventuali allegati
Cosa si ottiene
Il riesame del provvedimento.
Tempi e scadenze
Entro 10 giorni
Presa in Carico
Entro 10 giorni
Elaborazione Istanza
Entro 10 giorni
Definizione Procedimento
La pratica si conclude entro 30 giorni dall'invio della stessa.
In caso di eventuali Richieste di Integrazione Documenti, i tempi sono prolungati di massimo 10 giorni per ogni richiesta di integrazione.
Costi
La presentazione della pratica non prevede alcun pagamento.
Accedi al servizio digitale
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