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Nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 103 del 03/09/2024 è stato pubblicato, a cura del Ministero del Turismo, l’avviso attestante l’operatività della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive.
Decorsi sessanta giorni da tale pubblicazione, quindi a partire dal prossimo 2 novembre, entreranno pertanto in vigore tutte le disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del Decreto-Legge 145/2023, convertito con Legge 191/2023, in materia di Codice Identificativo Nazionale (CIN) e di locazioni brevi turistiche.
Il CIN deve essere richiesto per tutte le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere, come tipizzate dalle vigenti normative regionali, nonché per le unità immobiliari adibite a locazione breve o a locazione breve per finalità turistica.
Per quanto concerne la disciplina lombarda, le tipologie ricettive alberghiere e non alberghiere sono individuate negli articoli da 18 a 36 della Legge regionale n. 27/2015.
L’ottenimento del CIN, inoltre, deve essere raccordato con l’obbligo di acquisire anche il Codice Identificativo di Riferimento (CIR), peculiarmente vigente in Regione Lombardia.
Tutte le strutture, ivi comprese quelle già esistenti, sono pertanto tenute a richiedere il CIN mediante la procedura telematica messa a disposizione dalla Banca Dati nazionale.
I termini per presentare la richiesta di attribuzione del CIN, sempre per quanto concerne i soggetti operanti nel territorio lombardo, variano a seconda della data in cui la struttura ottiene il CIR regionale, in rapporto a quella in cui entrerà in vigore la norma statale sopra indicata.
Al fine di individuare le tempistiche a disposizione della specifica struttura, si invita a consultare le apposite FAQ pubblicate nel sito del Dicastero interessato.
Sul punto, inoltre, si richiamano le prime indicazioni operative fornite da Regione Lombardia, disponibili a questa pagina del relativo sito web.
Sempre a partire dal prossimo 2 novembre, inoltre, sarà previsto l’istituto della Scia al Comune competente per territorio, attraverso il punto di contatto del Suap, al fine di legittimare l’esercizio delle attività di locazione breve o di locazione breve turistica, ove aventi connotazione imprenditoriale.
L’esercizio in forma imprenditoriale di queste ultime attività, ai sensi dell’articolo 1 comma 595 della Legge 178/2020, si assume ricorrere in via presuntiva ove sia utilizzato, per ciascun anno di imposta, un numero di appartamenti superiore a quattro.
Sempre con effetto dal 02/11/2024, infine, entreranno in vigore:
1. L’obbligo, per le locazioni brevi svolte in forma imprenditoriale, di rispettare i requisiti di sicurezza previste dalla normativa statale e regionale vigente;
2. L’obbligo per le locazioni brevi o per le locazioni brevi turistiche, in tutti i casi, di dotarsi di impianti per la rilevazione di gas combustibili o di monossido di carbonio, nonché di estintori portatili, nel rispetto di quanto prescritto dall’articolo 13-ter comma 7 del citato Decreto-Legge 145/2023;
3. Il complesso sanzionatorio previsto al successivo comma 9 del medesimo Decreto-Legge, salvo che le violazioni in esso indicate siano già punite ai sensi dalla normativa regionale applicabile.